È stata stipulata per consentire una liquidazione più veloce e semplice dei danni a cose e a persone , determinati da un sinistro stradale, direttamente dal proprio assicuratore.
Alla convenzione, nata il 15 maggio 1978, possono aderire tutte le imprese assicuratrici che operano nel territorio italiano.
La convenzione prevede che coloro che siano rimasti coinvolti in un incidente compilino il modulo blu CID in tutte le sue parti e lo trasmettano alle rispettive compagnie assicurative.
Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.
Dal 1º giugno 2004 la convenzione prevede la possibilità di risarcimento dei danni fisici al conducente e ai passeggeri e il risarcimento di eventuali danni alle cose trasportate, fino ad un massimo di 15.000 € per ciascuna delle persone ferite.
Il danno al veicolo deve essere periziato entro 10 giorni e l'assicuratore deve pagarlo entro 15 giorni dalla perizia. Il danno fisico deve essere risarcito non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei referti medici alla propria compagnia assicuratrice.
La convenzione è valida solamente qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano solamente due.
Le informazioni minime necessarie da trasmettere alla propria compagnia sono le seguenti:
* nomi degli assicurati;
* targhe dei due veicoli coinvolti;
* nomi delle compagnie;
* descrizione delle modalità dell’incidente;
* data dell’incidente;
* firma dei due assicurati o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente.
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