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giovedì 23 aprile 2009

Rc auto: assicurazione.it, e' 3,5 anni eta' media veicoli assicurati on line


Chi si rivolge alla Rete per assicurare la propria auto guida veicoli molto piu' recenti della media nazionale. Secondo i dati diffusi oggi da Assicurazione.it, il nuovo price comparison assicurativo in grado di confrontare i preventivi Rc auto e moto di 12 tra le piu' importanti compagnie assicurative del nostro paese, chi si serve del web per la sua assicurazione si muove con auto che hanno in media 3,5 anni. Secondo Alberto Genovese, Ceo di Assicurazione.it, ''il dato e' piuttosto importante, perche' parla di un utente molto attento e sfata il mito che a rivolgersi alla Rete per la propria polizza sia un guidatore di basso profilo e che guida veicoli di scarso valore''. Il dato comunicato oggi e' ancora piu' sorprendente se si considera che l'eta' media delle auto italiane e' piu' che doppia (7,5 anni). Le regioni italiane che assicurano online le auto piu' giovani sono la Liguria, il Piemonte e il Lazio, quelle piu' 'adulte' (comunque molto al di sotto della media nazionale) le Marche, la Valle d'Aosta e la Sardegna. In Italia ogni anno, vengono sottoscritti 44 milioni di contratti RC Auto e il valore di questo mercato si aggira attorno ai 33 miliardi di euro; da questi numeri si intuisce quale possa essere la portata di un'innovazione come quella proposta da Assicurazione.it. Il sito, a pochissimi mesi dalla messa online della sua versione beta, realizza gia' una media di 2.000 preventivi al giorno, permettendo ai suoi utenti un risparmio medio di 500 euro. Assicurazione.it porta una vera rivoluzione in questo campo, dando la possibilita' ai suoi utenti di avere, con un solo click, preventivi comprensivi anche delle principali coperture aggiuntive; funzionalita' introdotta per la prima volta in Italia. Assicurazione.it inizia la sua attivita' nel Giugno 2008 e riscuote, in pochi mesi di vita, un notevole gradimento. Lo confermano i dati rilevati fino ad ora. Sono infatti 10.000 i navigatori che ogni giorno vanno sul sito e questo successo lo rende anche un ottimo osservatorio delle dinamiche di mercato.

Fonte (Adnkronos)


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sabato 4 aprile 2009

Risarcimento diretto, il sostituto del CID

Risarcimento diretto è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 ha sostituito il CID, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
A differenza della vecchia Convenzione indennizzo diretto (CID), la procedura di cui parliamo:

* è prevista obbligatoriamente per legge con i limiti che esponiamo di seguito;
* non richiede necessariamente la firma congiunta della constatazione amichevole d'incidente (modulo blu) per essere applicabile[1];
* non è interrotta/inibita dall'eventuale intervento di un patrocinatore per conto del danneggiato[2];
* non prevede un pieno ed automatico reintegro, da parte della compagnia debitrice[3] di quanto pagato dalla gestionaria[4], ma soltanto un rimborso a forfait, con una complicata "triangolazione"[5] che coinvolge anche la CONSAP[6].


Presupposti applicativi

* Sinistro tra due veicoli a motore
* Entrambi con targa italiana
* Entrambi identificati e regolarmente assicurati

Esclusioni

* Incidente avvenuto all'estero
* Incidente che coinvolge un veicolo estero
* Incidente con più di due veicoli
* Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153)
* Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel proseguo I.P) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;
* Tutti i casi di cosiddetto "mancato urto" (ossia, quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto. Tipico esempio, l'urto con cose trasportate, cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli incidenti in cui un conducente "evita" l'altro, ma urta un ostacolo fisso, e così via)

Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal codice civile e svariate leggi speciali).

Rischi coperti
* Danni al veicolo (più il "fermo tecnico"[7], traino ed accessori simili)
* Le lesioni di lieve entità[8] subite dal conducente[9]
* I danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente

La speciale disciplina per il terzo trasportato

L'art. 141 del dlgs n. 209 del 2005, a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un'auto al momento del sinistro. Secondo l'art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia Rc del vettore (cioè dell'auto in cui al momento dell'incidente il trasportato era presente). A secondo della tipologia e dinamica del sinistro, cioè se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un'altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l'aumento del malus.

In caso di mancato pagamento della lesioni, o di pagamento insufficiente il terzo trasportato dovrà adire le vie legali, davanti al Giudice di Pace, entro il valore dei 15.000,00 euro, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all'art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo.

venerdì 3 aprile 2009

Cosa è il CID Convenzione Indennizzo diretto

CID o convenzione indennizzo diretto, conosciuta comunemente come costatazione amichevole d'incidente stradale, è una convenzione tra aziende assicuratrici.

È stata stipulata per consentire una liquidazione più veloce e semplice dei danni a cose e a persone , determinati da un sinistro stradale, direttamente dal proprio assicuratore.

Alla convenzione, nata il 15 maggio 1978, possono aderire tutte le imprese assicuratrici che operano nel territorio italiano.

La convenzione prevede che coloro che siano rimasti coinvolti in un incidente compilino il modulo blu CID in tutte le sue parti e lo trasmettano alle rispettive compagnie assicurative.

Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

Dal 1º giugno 2004 la convenzione prevede la possibilità di risarcimento dei danni fisici al conducente e ai passeggeri e il risarcimento di eventuali danni alle cose trasportate, fino ad un massimo di 15.000 € per ciascuna delle persone ferite.

Il danno al veicolo deve essere periziato entro 10 giorni e l'assicuratore deve pagarlo entro 15 giorni dalla perizia. Il danno fisico deve essere risarcito non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei referti medici alla propria compagnia assicuratrice.

La convenzione è valida solamente qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano solamente due.

Le informazioni minime necessarie da trasmettere alla propria compagnia sono le seguenti:

* nomi degli assicurati;
* targhe dei due veicoli coinvolti;
* nomi delle compagnie;
* descrizione delle modalità dell’incidente;
* data dell’incidente;
* firma dei due assicurati o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente.

giovedì 2 aprile 2009

Assicurazione polizza viaggio

Partire per un viaggio da soli o in compagnia, per avventurarsi in posti lontani, riposarsi per un po' o magari studiare, è una delle situazioni per le quali è utile stipulare una polizza assicurativa.


La polizza viaggio può garantire la tutela della propria salute e dei propri bagagli, e darci quella serenità che ci aspettiamo quando parliamo di “vacanze”, sia di quelle fai-da-te che di quelle organizzate dai tour operator, in ogni evenienza e in ogni parte del mondo.

La polizza viaggio può essere stipulata da una singola persona, da un gruppo turistico o da una famiglia.
Il suo costo varia a seconda della durata del viaggio e del luogo nel quale ci si reca (luoghi più pericolosi comportano prezzi più elevati perché il viaggio presenta rischi maggiori).

Quando si stipula una polizza viaggio esistono varie garanzie tra le quali è possibile scegliere:

  • malattia e infortuni;
  • annullamento del viaggio;
  • bagaglio;
  • responsabilità civile.

Ci sono poi una serie di clausole e limitazioni alla polizza, per ogni tipo di garanzia. In particolare, esse vanno dai danni causati da particolari eventi socio-politici quali terrorismo, guerra o blocco delle frontiere, ai danni causati da calamità naturali.

Polizza assicurativa furto e incendio Moto

Polizza Furto

Chi possiede una moto può stipulare, oltre alla polizza obbligatoria R.C. Moto, una polizza che gli garantisca il rimborso del valore commerciale della moto nel caso in cui essa sia oggetto di furto, pure se tentato ma non riuscito.

Nel caso in cui la moto sia oggetto di un tentativo di furto e venga danneggiata, l'assicurato si vede rimborsate le spese dei costi per ripararla. Da queste spese sono però sottratti tutti i miglioramenti apportati alla moto e le conseguenze dell'usura delle parti sostituite con ricambi.

Nel caso in cui la moto venga rubata o distrutta completamente, la somma risarcita equivale al valore commerciale della moto al momento del sinistro.

Il valore commerciale della moto è il prezzo al quale la moto potrebbe essere venduta sul mercato. Questi valori sono riportati su riviste specializzate nel mondo dei ciclomotori.


Polizza Incendio

Chi possiede una moto può stipulare una polizza, oltre alla polizza obbligatoria R.C. Moto, che gli garantisca il risarcimento dei danni causati da incendio.


Per incendio si intende qualsiasi fiamma sviluppatasi a causa di:

  1. fattori esterni: fulmini, combustione del serbatoio;
  2. fattori interni: cortocircuito dell'impianto elettrico, surriscaldamento del motore.

Questa polizza non comprende il risarcimento per i danni alle cose trasportate.


Denuncia del sinistro

Per denunciare il sinistro, basta inviare alla compagnia assicuratrice una denuncia del sinistro, con informazioni dettagliate riguardo:

  1. dinamiche;
  2. fatti;
  3. eventuali testimoni;
  4. autorità intervenute.

Assicurazione RC moto

Chi possiede una motocicletta deve obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa per i danni di responsabilità civile che potrebbe eventualmente e involontariamente arrecare a terzi, la cosidetta polizza R.C. Moto.


Questa polizza vede come soggetti principali:

  1. il contraente: colui che sottoscrive il contratto di polizza;
  2. l'assicurato: guidatore e/o titolare del motociclo.

Il titolare del motociclo è responsabile come il guidatore in caso di sinistro, a meno che non si provi che il motociclo stava circolando contro il proprio volere.

L'assicurazione risarcisce di tutti i danni arrecati nei paesi appartenenti all'Unione Europea

Chiunque guidi senza assicurazione rischia il sequestro della moto e una multa che può raggiungere i 2.754,15 €.
Inoltre, in caso di incidente, la stessa persona deve risarcire in prima persona i terzi dai danni provocati a questi.



Questa polizza assicurativa è quindi obbligatoria.

Una volta stipulata la polizza, il contraente riceve un certificato che dovrà portare sempre con sé quando guiderà la moto. Su questo certificato sono riportati il numero di targa del mezzo assicurato, il nome della compagnia assicurativa, il nome del proprietario, il numero del contratto e la validità della polizza, che può essere temporanea, semestrale o annuale.

Spesso le differenze tra una compagnia assicurativa ed un'altra sono notevoli, è sempre quindi opportuno confrontare le varie offerte del mercato attraverso i preventivi delle compagnie. È importante ricordare che, talvolta, stipulare polizze online presenta costi minori.

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