A differenza della vecchia Convenzione indennizzo diretto (CID), la procedura di cui parliamo:
* è prevista obbligatoriamente per legge con i limiti che esponiamo di seguito;
* non richiede necessariamente la firma congiunta della constatazione amichevole d'incidente (modulo blu) per essere applicabile[1];
* non è interrotta/inibita dall'eventuale intervento di un patrocinatore per conto del danneggiato[2];
* non prevede un pieno ed automatico reintegro, da parte della compagnia debitrice[3] di quanto pagato dalla gestionaria[4], ma soltanto un rimborso a forfait, con una complicata "triangolazione"[5] che coinvolge anche la CONSAP[6].
Presupposti applicativi
* Sinistro tra due veicoli a motore
* Entrambi con targa italiana
* Entrambi identificati e regolarmente assicurati
Esclusioni
* Incidente avvenuto all'estero
* Incidente che coinvolge un veicolo estero
* Incidente con più di due veicoli
* Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153)
* Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel proseguo I.P) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;
* Tutti i casi di cosiddetto "mancato urto" (ossia, quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto. Tipico esempio, l'urto con cose trasportate, cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli incidenti in cui un conducente "evita" l'altro, ma urta un ostacolo fisso, e così via)
Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal codice civile e svariate leggi speciali).
Rischi coperti
* Danni al veicolo (più il "fermo tecnico"[7], traino ed accessori simili)
* Le lesioni di lieve entità[8] subite dal conducente[9]
* I danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente
La speciale disciplina per il terzo trasportato
L'art. 141 del dlgs n. 209 del 2005, a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un'auto al momento del sinistro. Secondo l'art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia Rc del vettore (cioè dell'auto in cui al momento dell'incidente il trasportato era presente). A secondo della tipologia e dinamica del sinistro, cioè se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un'altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l'aumento del malus.
In caso di mancato pagamento della lesioni, o di pagamento insufficiente il terzo trasportato dovrà adire le vie legali, davanti al Giudice di Pace, entro il valore dei 15.000,00 euro, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all'art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo.
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