Per " assicurazioni " si indica un contratto che trasferisce i danni di rischio da un soggetto (assicurato) all'altro (assicuratore). Questo tipo di contratto ( assicurazioni ) si definisce "polizza assicurativa", essa vuole che l'assicurato richiedente versi una certa somma di denaro (premio), a scadenze definite sul contratto stesso, mentre all' assicuratore spetta il risarcimento di eventuali danni ai beni posseduti dell' assicurato, per conseguenza di un determinato evento (sinistro).
Il contraente può così limitare o annullare gli effetti negativi, propri e dei familiari a carico, derivanti dal rischio dell'evento. Per poter stipulare una assicurazione (polizza assicurativa) è necessario che si presenti questa condizione: l'esistenza del rischio e che entrambe le parti contraenti non devono avere il controllo sul rischio stesso e sulla possibilità che questo si manifesti (rischio aleatorio). Codice Civile [artt. 1882-1932]:
Le assicurazioni sono i contratti con i quali l' assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l' assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Lo scopo delle assicurazioni è quello di convertire il rischio in una spesa, tramite il versamento del premio la società assicurativa si assume l'obbligo di corrispondere all' assicurato il capitale pattuito, al verificarsi del sinistro. Il premio è il costo delle assicurazioni, quantificato sulla base delle probabilità che il sinistro si verifichi, considerando una serie di elementi.
Alcune forme assicurative sono obbligatorie, come la "responsabilità civile per la circolazione dei veicoli" ( RC auto ) e l'iscrizione all'INAIL per una grossa fascia di lavoratori. Il contratto assicurativo può essere sciolto solo su reciproco consenso o per cause ammesse dalla legge. In caso di incapacità delle parti o di vizio da errore, violenza e dolo, è possibile l'annulabilità del contratto. Tendenzialmente si possono distinguere due categorie di assicurazione: Assicurazioni contro i danni, Assicurazioni sulla vita.
Le assicurazioni contro i danni a cose considera il deterioramento, la distruzione e la perdita di beni, la forma per i danni alla persona si riferisce alla perdita totale o parziale della capacità di produrre reddito, mentre le assicurazioni per responsabilità civile copre danni arrecati a terzi.
Le assicurazioni sulla vita tutela quando sopraggiunge la morte dell' assicurato (caso morte), il raggiungimento di una determinata età (caso vita) e si obbliga a pagare un capitale alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte del beneficiario (mista).
Presentate le categorie, possiamo ora definire le due tipologie di rendita assicurativa:
- rendita immediata, quando viene versato obbligatoriamente un premio unico e la compagnia assicuratrice s'impegna a versare la rendita nei tempi stabiliti nel contratto d' assicurazione.
- rendita differita, quando la società assicuratrice s'impegna a erogare la rendita o il capitale dopo un certo numero di anni.
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